come elemento di prova Le risultanze, gli attestati, le informazioni, le copie conformi e tutti i documenti ottenuti dai funzionari dell'autorita' richiesta, secondo il loro diritto interno, e trasmessi all'autorita' richiedente nei casi di cui agli articoli 10, 11 e 12 possono essere invocati come elementi di prova dagli organi competenti dello Stato membro in cui. ha sede l'autorita' richiedente, secondo il diritto interno.

Testo vigente dal 27 gennaio 2009

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urn:nir:stato:legge:2008-12-30;217~convenzione-art14 · fonte su Normattiva