Le autorita' competenti di ciascuno Stato membro prestano, a norma degli articoli 16 e 17 e fatte salve le restrizioni imposte dal diritto interno, assistenza alle autorita' competenti degli altri Stati membri, anche senza una richiesta preventiva da parte di queste ultime.

Testo vigente dal 27 gennaio 2009

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urn:nir:stato:legge:2008-12-30;217~convenzione-art15 · fonte su Normattiva