Quando sia ritenuto utile ai fini della prevenzione, dell'accertamento e del perseguimento di violazioni in un altro Stato membro, le autorita' competenti di ciascuno Stato membro:

  • a)applicano o fanno applicare, per quanto possibile, la sorveglianza speciale di cui all'articolo 11;
  • b)comunicano alle autorita' competenti degli altri Stati membri interessati tutte le informazioni di cui dispongono, in particolare relazioni e altri documenti o copie conformi o estratti relativi, sulle operazioni connesse a violazioni progettate o commesse.

Testo vigente dal 27 gennaio 2009

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2008-12-30;217~convenzione-art16 · fonte su Normattiva