Quando sia ritenuto utile ai fini della prevenzione, dell'accertamento e del perseguimento di violazioni in un altro Stato membro, le autorita' competenti di ciascuno Stato membro:
- a)applicano o fanno applicare, per quanto possibile, la sorveglianza speciale di cui all'articolo 11;
- b)comunicano alle autorita' competenti degli altri Stati membri interessati tutte le informazioni di cui dispongono, in particolare relazioni e altri documenti o copie conformi o estratti relativi, sulle operazioni connesse a violazioni progettate o commesse.
Testo vigente dal 27 gennaio 2009
