Le amministrazioni doganali tengono conto, nei singoli casi di scambio di informazioni, delle esigenze del segreto istruttorio. A tal fine, uno Stato membro puo' imporre condizioni sull'utilizzo delle informazioni da parte di un altro Stato membro al quale dette informazioni possono essere trasmesse.

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urn:nir:stato:legge:2008-12-30;217~convenzione-art27 · fonte su Normattiva