con la mutua assistenza tra autorita' giudiziarie 1. La presente convenzione si applica alla mutua assistenza e alla cooperazione nell'ambito di indagini penali concernenti violazioni di disposizioni doganali nazionali e comunitarie per le quali l'autorita' richiedente e' competente a norma delle disposizioni nazionali dello Stato membro interessato. 2. Quando un'indagine penale e' effettuata da o sotto la direzione di un'autorita' giudiziaria, tale autorita' determina se le richieste di mutua assistenza o cooperazione a tale riguardo siano presentate sulla base delle disposizioni applicabili nel settore dell'assistenza giudiziaria in materia penale oppure sulla base della presente convenzione.

Testo vigente dal 27 gennaio 2009

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urn:nir:stato:legge:2008-12-30;217~convenzione-art3 · fonte su Normattiva