1. Ciascuno Stato membro, in quanto Alta Parte contraente, puo' proporre emendamenti alla presente convenzione. Le proposte di emendamento sono trasmesse al depositario che le trasmette, a sua volta, al Consiglio e alla Commissione. 2. Fatto salvo l'articolo 31, paragrafo 2, gli emendamenti alla convenzione sono adottate dal Consiglio che ne raccomanda l'adozione da parte degli Stati membri secondo le rispettive norme costituzionali. 3. Gli emendamenti adottati in base al paragrafo 2 entrano in vigore a norma dell'articolo 31, paragrafo 3.
Testo vigente dal 27 gennaio 2009
