[1]1. Ogni Stato membro, Alta Parte contraente, puo' proporre emendamenti del presente protocollo. Qualsiasi proposta di emendamento e' trasmessa al depositario, che la comunica al Consiglio.

[2]2. Gli emendamenti sono decisi dal Consiglio che ne raccomanda l'adozione agli Stati membri secondo le rispettive norme costituzionali.

[3]3. Gli emendamenti cosi' adottati entrano in vigore a norma delle disposizioni dell'articolo 4.

Testo vigente dal 25 ottobre 2000

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