Parti si impegnano ad adeguare le disposizioni del presente accordo relative agli scambi di merci tra di esse in funzione delle circostanze, in particolare la futura adesione della Repubblica di Tagikistan all'OMC. Il consiglio di cooperazione puo' formulare raccomandazioni alle Parti su questi adeguamenti; se le accettano, le Parti possono procedere a detti adeguamenti mediante un accordo concluso secondo le rispettive procedure.

Testo vigente dal 27 gennaio 2009

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urn:nir:stato:legge:2008-12-30;218~art13 · fonte su Normattiva