1. Le Parti riconoscono che il ravvicinamento della legislazione attuale e futura della Repubblica di Tagikistan a quella della Comunita' e' fondamentale per il consolidamento dei vincoli economici tra le Parti. La Repubblica di Tagikistan si adoperera' per rendere la propria legislazione progressivamente compatibile con quella della Comunita'. 2. Il ravvicinamento delle legislazioni si estendera' ai seguenti settori: legislazione doganale, diritto societario, legislazione sui servizi bancari ed altri servizi fmanziari, conti societari e imposizione delle imprese, proprieta' intellettuale, tutela dei lavoratori sul posto di lavoro, regole di concorrenza, compresi gli aspetti e le prassi connessi al commercio, commesse pubbliche, tutela della salute e della vita di esseri umani, animali e piante, ambiente, tutela dei consumatori, imposizione indiretta, norme e standard tecnici, normativa nucleare, trasporti e comunicazioni elettroniche. 3. La Comunita' fornisce alla Repubblica di Tagikistan l'assistenza tecnica necessaria per l'applicazione di queste misure mediante, ad esempio: - scambi di esperti; - la tempestiva comunicazione delle informazioni, in particolare riguardo alla legislazione pertinente; - l'organizzazione di seminari; - la formazione del personale coinvolto nell'elaborazione e nell'attuazione della legislazione; - ausilio alla traduzione della normativa comunitaria nei settori pertinenti. 4. Le Parti si consultano sulle modalita' per applicare in maniera concertata le rispettive leggi in materia di concorrenza nei casi in cui esse incidono sui loro scambi commerciali.
Testo vigente dal 27 gennaio 2009
