1. Conformemente alle disposizioni del presente articolo e dell'allegato IV, la Repubblica di Tagikistan continua a migliorare la tutela dei diritti di proprieta' intellettuale, industriale e commerciale al fine di garantire, entro la fine del quinto anno dall'entrata in vigore dell'accordo, un livello di protezione analogo a quello esistente nella Comunita', prevedendo anche strumenti efficaci per garantire il rispetto di tali diritti. 2. Entro la fine del quinto anno dall'entrata in vigore dell'accordo, la Repubblica di Tagikistan aderira' alle convenzioni multilaterali sui diritti di proprieta' intellettuale, industriale e commerciale menzionati al paragrafo l dell'allegato IV di cui sono Parti gli Stati membri o che vengono applicate de facto dagli Stati membri, secondo le pertinenti disposizioni di dette convenzioni. Ove possibile, la Comunita' contribuira' all'attuazione di tale disposizione.

Testo vigente dal 27 gennaio 2009

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urn:nir:stato:legge:2008-12-30;218~art39 · fonte su Normattiva