[1]' intellettuale, industriale e commerciale

[2]1 A norma del presente articolo e dell'allegato VIII, le Parti confermano l'importanza annessa ad un'adeguata ed effettiva tutela e applicazione dei diritti di proprieta' intellettuale, industriale e commerciale 2 La Croazia prende le misure necessarie per garantire, entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo, un livello di tutela dei diritti di proprieta' intellettuale, industriale e commerciale analogo a quello esistente nella Comunita', ivi compresi mezzi efficaci di esercizio di tali diritti 3 Il consiglio di stabilizzazione e di associazione puo' decidere di obbligare la Croazia ad aderire a convenzioni multilaterali specifiche in questo settore 4 Qualora nel settore della proprieta' intellettuale, industriale e commerciale sorgano problemi tali da falsare le condizioni del commercio, si consulta urgentemente, su richiesta di una o dell'altra Parte, il consiglio di stabilizzazione e di associazione al fine di trovare soluzioni reciprocamente soddisfacenti

Testo vigente dal 20 agosto 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-07-29;219~art71 · fonte su Normattiva