[1]Promozione e tutela degli investimenti

[2]1. In base ai poteri e alle competenze rispettive della Comunita' e degli Stati membri, la cooperazione e' tesa a creare condizioni favorevoli agli investimenti privati nazionali e stranieri, creando, in particolare, migliori condizioni per la tutela degli investimenti, i trasferimenti di capitali e gli scambi di informazioni sulle possibilita' di investimento. 2. La cooperazione si prefigge in Particolare:

[3]- la conclusione, se del caso, tra gli Stati membri e il Turkmenistan di opportunI accordi per La promozione e la tutela degli investimenti; - la conclusione tra gli Stati membri e il Turkmenistan di opportuni accordi per evitare la doppia imposizione; - la creazione di condizioni favorevoli per attirare investimenti stranieri nell'economia turkmena; - l'adozione di leggi e condizioni stabili e appropriate per le attivita' commerciali e lo scambio di informazioni su leggi, normative e prassi amministrative in materia di investimenti; - lo scambio d informazioni sulle possibilita' di investimenti sotto forma, tra l'altro, di fiere commerciali, esposizioni, settimane commerciali e altre manifestazioni.

Testo vigente dal 22 novembre 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-10-24;323~art45 · fonte su Normattiva