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[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA

[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[6]Articolo unico.

[7]E' convertito in legge il R. decreto-legge 7 marzo 1926, numero 552, che reca provvedimenti per lo sviluppo del servizio dei conti correnti ed assegni postali, sostituendosi agli articoli 4 e 9 i seguenti:

[8]«Art. 4. - Gli assegni (checks) emessi dal correntista, pagabili negli uffici postali ed il cui importo sia stato notato a debito del conto corrente del traente, si prescrivono, in caso di mancata riscossione, a favore dell'Amministrazione postale, alla fine del secondo esercizio finanziario successivo a quello in cui e' avvenuta la detta inscrizione a debito.

[9]«Lo stesso termine di prescrizione e' stabilito per i mandati eventualmente emessi dagli uffici dei conti per dar corso ai pagamenti ordinati dai correntisti.

[10]«A richiesta dei correntisti mittenti, o dei loro aventi causa, l'importo dei mandati comunque non pagati puo' essere riaccreditato sui conti dei correntisti stessi, purche' non siano incorsi nei termini di prescrizione di cui al primo comma del presente articolo. «L'operazione di riaccreditamento e' gratuita».

[11]«Art. 9. - L'art. 1 del R. decreto 15 luglio 1923, n. 1693, e' sostituito dal seguente:

[12]«Per la rinnovazione dei mandati di pagamento scaduti sono dovute le seguenti tasse:

  • a)un diritto fisso di cent. 20, pagabile dal richiedente all'atto della presentazione della domanda;
  • b)una tassa eguale a quella stabilita per i mandati originali di eguale importo, prelevabile dall'ammontare dei titoli scaduti, all'atto della loro rinnovazione, se questa e' eseguita non oltre il primo esercizio finanziario successivo a quello della emissione.

[13]«Oltre il periodo suddetto la rinnovazione dei mandati e' soggetta ad un diritto fisso di L. 2 e ad una tassa graduale di L. 1 per ogni 1000 lire d'importo, con un massimo di L. 30.

[14]«Gli assegni circolari presentati per la riscossione dopo il primo esercizio finanziario successivo a quello della emissione, sono pagati previa detrazione delle tasse di cui al comma precedente.

[15]«Ogni ulteriore rinnovazione, successiva alla prima, e' assoggettata al pagamento di nuove tasse, nella misura sopra indicata.

[16]«Sono esenti dai diritti fissi e dalle tasse anzidette le rinnovazioni dei titoli non giunti a destinazione, perche' dispersi o distrutti, di quelli il cui importo debba essere riaccreditato ai conti traenti, e di quelli emessi in esenzione di tassa per cause di servizio.

[17]«I mandati rinnovati inesitati incorrono nella prescrizione con le norme di cui al 1° comma dell'art. 4 del presente decreto».

[18]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[19]Data a Roma, addi' 12 dicembre 1926.

[20]VITTORIO EMANUELE.

[21]Ciano - Volpi.

[22]Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Testo in vigore dal 3 gennaio 1927 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1926-12-12;2183~art1 · fonte del testo