Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75

Art. 20 — Garanzia per le operazioni di credito agrario

Tutte le operazioni di credito agrario previste dalle leggi nazionali e regionali sulla ricostruzione, effettuate a favore di coltivatori diretti, affittuari, mezzadri, coloni o compartecipanti, lavoratori della terra, singoli o associati, cooperative agricole, enti cooperativi e loro consorzi, associazioni dei produttori, sono assistite dalla garanzia sussidiaria del fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 36, escluso l'ultimo comma, della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni.

Testo vigente dal 18 maggio 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-05-14;219~art20 · fonte su Normattiva