Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75

Art. 25 — Impiego di lavoratori in cassa integrazione

I lavoratori qualificati o specializzati, originari delle aree terremotate, che godono del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria presso imprese del centro-nord, possono essere avviati a posti di lavoro in relazione a richieste di manodopera presentate alle sezioni circoscrizionali della Campania e della Basilicata che non sia possibile soddisfare per carenza di manodopera locale. I lavoratori di cui al primo comma debbono manifestare la propria disponibilita' alle sezioni circoscrizionali, nel cui ambito territoriale intendono essere collocati. Nei confronti dei lavoratori occupati, ai sensi dei commi precedenti, presso datori di lavoro che operano nelle regioni suindicate, e' sospeso il trattamento di cassa-integrazione guadagni straordinaria permanendo la continuita' del rapporto di lavoro con l'impresa industriale di provenienza. Ai suddetti lavoratori saranno corrisposti il trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro, da parte dei datori di lavoro che li impiegano, il rimborso delle spese di trasferimento, da determinarsi con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale una maggiorazione del salario pari al venti per cento. Il rimborso e la maggiorazione sono a carico del fondo per la mobilita', di cui all'articolo 28 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni e integrazioni. I lavoratori, di cui al presente articolo, al termine del periodo di cassa integrazione guadagni straordinaria, possono rientrare nell'impresa industriale d'origine o in quella alla stessa subentrata.

Testo vigente dal 18 maggio 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-05-14;219~art25 · fonte su Normattiva