((Il Ministro del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato a concedere contributi, a valere sui fondi di cui all'articolo 3 della presente legge, entro il limite complessivo di lire 20 miliardi, alle cooperative ed ai consorzi promossi da enti pubblici, Istituti di credito e dalla FIME, aventi come scopo la prestazione di garanzie ai fini di facilitare l'ottenimento del credito bancario e di ridurre gli oneri finanziari a carico delle imprese danneggiate dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981)).

Testo vigente dal 1 maggio 1982

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1981-05-14;219~art26 · fonte su Normattiva