Ratifica ed esecuzione della convenzione di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina, firmata a Roma il 9 dicembre 1987
Art. 7 (Convenzione)
DELL'ESTRADIZIONE L'estradizione non sara' concessa:
- a)se il reato per il quale e' domandata e' stato commesso nel territorio della Parte richiesta o e' considerato ivi commesso secondo le legge di quest'ultima Parte;
- b)se, secondo la legge della Parte richiedente o della Parte richiesta, l'azione penale o la pena siano prescritte;
- c)se la persona sia stata gia' definitivamente giudicata dalle autorita' della Parte richiesta per gli stessi fatti per i quali l'estradizione e' domandata;
- d)se la persona sia minore ai sensi della legge della Parte richiesta e la legge della Parte richiedente non la consideri tale, ovvero non preveda per i minori un trattamento processuale e sostanziale conforme ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico della Parte richiesta. In tale ultimo caso si applicheranno le disposizioni del terzo comma dell'art. 4.
Testo vigente dal 10 marzo 1992
