[1]di carattere generale

[2]1 Ai fini dell'applicazione del presente Accordo, si considerano prodotti originati della Comunita'

  • a)i prodotti interamente ottenuti nella Comunita' ai sensi dell'articolo 5 del presente protocollo,
  • b)i prodotti ottenuti nella Comunita' in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto nella Comunita' di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6 del presente protocollo

[3]2 Ai fini dell'applicazione del presente Accordo, si considerano prodotti originati della Croazia

  • a)i prodotti interamente ottenuti in Croazia ai sensi dell'articolo 5 del presente protocollo,
  • b)i prodotti ottenuti in Croazia in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto in Croazia di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6 del presente protocollo

Testo vigente dal 20 agosto 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-07-29;219~accordo-protocollo-n-4-art2 · fonte su Normattiva