Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia dall'altra, con Allegati, Protocolli, Dichiarazioni ed Atto finale, fatto a Lussemburgo il 29 ottobre 2001
Art. 2 (Accordo Protocollo n. 4)
[1]di carattere generale
[2]1 Ai fini dell'applicazione del presente Accordo, si considerano prodotti originati della Comunita'
- a)i prodotti interamente ottenuti nella Comunita' ai sensi dell'articolo 5 del presente protocollo,
- b)i prodotti ottenuti nella Comunita' in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto nella Comunita' di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6 del presente protocollo
[3]2 Ai fini dell'applicazione del presente Accordo, si considerano prodotti originati della Croazia
- a)i prodotti interamente ottenuti in Croazia ai sensi dell'articolo 5 del presente protocollo,
- b)i prodotti ottenuti in Croazia in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto in Croazia di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6 del presente protocollo
Testo vigente dal 20 agosto 2004
