Art. 4 (Accordo Protocollo n. 5)
[1]Assistenza spontanea
[2]Le Parti contraenti si prestano assistenza reciproca di propria iniziativa, nella misura in cui lo consentono le rispettive disposizioni giuridiche o regolamentari, qualora lo considerino necessario per la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare fornendo le informazioni ottenute riguardanti - attivita' che risultino, o appaiano loro contrarie a detta legislazione e che possano interessare l'altra Parte contraente, - nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare operazioni contrarie alla normativa doganale, - merci note per essere soggette a operazioni contrarie alla legislazione doganale, - persone fisiche o giuridiche per le quali vi sono fondati motivi di ritenere che partecipino o abbiano partecipato ad operazioni contrarie alla legislazione doganale, - mezzi di trasporto per i quali vi sono fondati motivi di ritenere che siano stati, siano ovvero possano essere utilizzati per violare la legislazione doganale
Testo vigente dal 20 agosto 2004
