[1]Assistenza spontanea
[2]Le Parti si prestano assistenza reciproca di propria iniziativa, nella misura in cui lo consentono le rispettive disposizioni giuridiche o regolamentari, qualora lo considerino necessario per la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare fornendo le informazioni ottenute riguardanti:
- a)attivita' che risultino, o appaiano loro contrarie a detta legislazione e che possano interessare l'altra Parte;
- b)nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare operazioni contrarie alla normativa doganale;
- c)merci note per essere soggette a operazioni contrarie alla legislazione doganale;
- d)le persone fisiche o giuridiche in merito alle quali sussistano fondati motivi di ritenere che effettuino o abbiano effettuato operazioni contrarie alla legislazione doganale;
- e)mezzi di trasporto che si possa ragionevolmente ritenere siano stati, siano o possano essere utilizzati per effettuare operazioni contrarie alla legislazione doganale.
Testo vigente dal 11 settembre 2010
