[1]Assistenza spontanea

[2]Le Parti si prestano assistenza reciproca di propria iniziativa, nella misura in cui lo consentono le rispettive disposizioni giuridiche o regolamentari, qualora lo considerino necessario per la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare fornendo le informazioni ottenute riguardanti:

  • a)attivita' che risultino, o appaiano loro contrarie a detta legislazione e che possano interessare l'altra Parte;
  • b)nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare operazioni contrarie alla normativa doganale;
  • c)merci note per essere soggette a operazioni contrarie alla legislazione doganale;
  • d)le persone fisiche o giuridiche in merito alle quali sussistano fondati motivi di ritenere che effettuino o abbiano effettuato operazioni contrarie alla legislazione doganale;
  • e)mezzi di trasporto che si possa ragionevolmente ritenere siano stati, siano o possano essere utilizzati per effettuare operazioni contrarie alla legislazione doganale.

Testo vigente dal 25 giugno 2010

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urn:nir:stato:legge:2010-06-08;97~protocollo-5-art4 · fonte su Normattiva