Art. 19 (Accordo Protocollo n. 6)
[1]Estensione del campo d'applicazione
[2]Se, in base all'esperienza acquisita durante l'applicazione del presente protocollo, una delle Parti giunge alla conclusione che altre misure, non comprese nel suo campo d'applicazione, possono favorire una politica europea coordinata in materia di trasporti, contribuendo in particolare a risolvere il problema del traffico di transito, essa presenta proposte in tal senso all'altra Parte
Testo vigente dal 20 agosto 2004
