[1]Attuazione

[2]1 La cooperazione tra le parti si svolge nell'ambito di uno speciale sottocomitato da istituire in conformita' dell'articolo 115 dell'accordo 2 In particolare, il sottocomitato

  • a)elabora piani di cooperazione nei settori del trasporto ferroviario e combinato, della ricerca in materia di trasporti e dell'ambiente,
  • b)analizza l'applicazione delle decisioni previste dal presente protocollo e raccomanda al comitato di stabilizzazione e di associazione soluzioni adeguate in merito ad eventuali problemi,
  • c)procede, due anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, ad una valutazione della situazione per quanto riguarda il potenziamento delle infrastrutture e le implicazioni della liberta' di transito,
  • d)coordina le attivita' di controllo, le previsioni e le statistiche relative al trasporto internazionale, segnatamente il traffico di transito

Testo vigente dal 20 agosto 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-07-29;219~accordo-protocollo-n-6-art20 · fonte su Normattiva