1 Nei primi quattro anni successivi all'entrata in vigore del presente accordo, le Parti prendono misure atte a consentire la creazione delle condizioni necessarie per l'ulteriore applicazione graduale delle norme comunitarie in materia di libera circolazione dei capitali 2 Entro la fine del quarto anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione stabilisce le modalita' per la completa applicazione delle norme comunitarie in materia di circolazione dei capitali

Testo vigente dal 20 agosto 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-07-29;219~art61 · fonte su Normattiva