[1], controlli alle frontiere, asilo e immigrazione

[2]1 Le parti collaborano in materia di visti, controlli alle frontiere, asilo e immigrazione, e istituiscono un ambito di cooperazione, anche a livello regionale, per tali settori 2 La cooperazione nei settori di cui al paragrafo 1 poggia su consultazioni reciproche e su uno stretto coordinamento tra le Parti, e deve comprendere assistenza tecnica e amministrativa che consenta - lo scambio di informazioni in merito a legislazione e pratiche, - la redazione della normativa, - una maggiore efficienza delle istituzioni, - la formazione del personale, - la sicurezza dei documenti di viaggio e l'identificazione dei documenti falsi 3 La cooperazione si concentra in particolare - nel settore dell'asilo, sull'elaborazione e sull'attuazione della normativa nazionale per conformarsi alle norme della convenzione di Ginevra del 1951 e del protocollo di New York del 1967 e garantire cosi' il rispetto del principio di "non respingimento", - nel settore dell'immigrazione legale, sulle norme di ammissione, sui diritti e sullo status delle persone ammesse Per quanto riguarda l'immigrazione, le Parti approvano l'equo trattamento dei cittadini di altri paesi che risiedono legalmente nei loro territori e la promozione di una politica di integrazione volta a garantire loro diritti e obblighi comparabili a quelli dei loro cittadini Il consiglio di stabilizzazione e di associazione puo' raccomandare altri temi di cooperazione ai sensi del presente articolo

Testo vigente dal 20 agosto 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-07-29;219~art76 · fonte su Normattiva