[1]in materia di integrazione regionale

[2]1. Le Parti concordano che la cooperazione in questo ambito potenzia il processo di integrazione regionale nella Comunita' andina, in particolare lo sviluppo e l'attuazione di un mercato comune. 2. La cooperazione sosterra' lo sviluppo e il potenziamento delle istituzioni comuni dei paesi membri della Comunita' andina e promuovera' la creazione di relazioni piu' strette tra tali istituzioni. Essa rafforzera' gli scambi istituzionali in materia di integrazione, ampliando ed approfondendo la riflessione nei seguenti ambiti: analisi e promozione dell'integrazione, pubblicazioni; corsi di livello universitario sull'integrazione, borse di studio e stage. 3. Essa e' inoltre volta a promuovere lo sviluppo di politiche comuni e l'armonizzazione del quadro giuridico, anche per quanto riguarda le politiche settoriali nei settori commerciale, doganale, energetico, dei trasporti, delle comunicazioni, dell'ambiente e della concorrenza, nonche' il coordinamento delle politiche macroeconomiche in ambiti quali la politica monetaria, la politica fiscale e la finanza pubblica. 4. Piu' specificamente, la cooperazione potra' comprendere, senza tuttavia limitarsi a cio', la fornitura di assistenza tecnica commerciale volta a:

  • a)consolidare ed attuare l'unione doganale andina;
  • b)ridurre ed eliminare gli ostacoli allo sviluppo del commercio intraregionale;
  • c)semplificare, modernizzare, armonizzare ed integrare i regimi doganali e di transito e fornire assistenza a livello di legislazione, normative e formazione professionale; e
  • d)creare un mercato comune intraregionale che garantisca la libera circolazione di beni, servizi, capitale e persone, nonche' l'adozione delle altre misure complementari necessarie a garantirne la piena attuazione. 5. Le Parti concordano inoltre che le politiche andine relative all'integrazione e allo sviluppo delle frontiere sono un elemento essenziale per rafforzare e consolidare il processo di integrazione subregionale e regionale.

Testo vigente dal 5 aprile 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-03-06;138~art11 · fonte su Normattiva