[1]alla criminalita' e alle altre attivita' illecite e azioni di prevenzione

[2]1 Le Parti decidono di collaborare per combattere e prevenire le attivita' criminali e illegali, organizzate o meno, quali - tratta di esseri umani, - attivita' economiche illecite, segnatamente corruzione, falsificazione di denaro, transazioni illegali di merci quali rifiuti industriali e materiali radioattivi e transazioni relative a prodotti illegali o contraffatti, - traffico illegale di stupefacenti e sostanze psicotrope, - contrabbando, - traffico illecito di armi, - terrorismo La cooperazione in tali settori e' oggetto di consultazioni e di uno stretto coordinamento tra le Parti 2 L'assistenza tecnica e amministrativa nel settore puo' comprendere - l'elaborazione della legislazione nazionale nel settore del diritto penale, - una maggiore efficienza delle istituzioni incaricate di combattere e prevenire la criminalita', - la formazione del personale e lo sviluppo delle strutture investigative, - la definizione di misure volte a prevenire la criminalita'

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urn:nir:stato:legge:2004-07-29;219~art80 · fonte su Normattiva