Art. 17 (Convenzione)
[1]: Emendamenti
[2]1. Questa Convenzione puo' essere emendata con voto unanime dei Membri presenti in una riunione del Consiglio o attraverso procedura scritta. Ogni proposta di emendamento dovra' essere inviata dal depositano almeno otto settimane prima. In caso di procedura scritta, il Depositario stabilira' il termine entro il quale dovranno essere trasmesse le risposte. 2. Gli emendamenti entreranno in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data in cui tutte le Parti Contraenti avranno notificato al depositario di aver adempiuto alle formalita' richieste dalla rispettiva legislazione nazionale nei riguardi degli emendamenti. 3. Senza l'approvazione della Conferenza gli emendamenti non avranno effetto sulla posizione istituzionale dei Membri Associati o Affiliati.
Testo vigente dal 28 gennaio 2009
