Art. 16 (Convenzione)
[1]: Disposizioni transitorie
[2]1. Con l'entrata in vigore della presente Convenzione, gli Istituti di ricerca, le strutture formative, le organizzazioni commerciali, le autorita' forestali, le organizzazioni non governative e le istituzioni similari degli Stati europei che sono membri o membri associati dell'Istituto Forestale Europeo, istituito nel 1993 quale associazione soggetta alla legislazione finlandese e che alla stessa data non abbiano, in conformita' alla loro specifica normativa, presentato le dimissioni, diventeranno Membri Associati dell'Istituto. Analogamente, le istituzioni equivalenti ma appartenenti a Stati non europei, che sono membri associati del suddetto Istituto Forestale Europeo, diventeranno, in assenza di notifica di dimissione, Membri Affiliati dell'Istituto. 2. Successivamente all'entrata in vigore della presente Convenzione l'Istituto avviera' il negoziato con l'Istituto Forestale Europeo istituito nel 1993 come associazione soggetta alla legislazione finlandese, per il trasferimento all'Istituto delle attivita' correnti, fondi, risorse e obbligazioni.
Testo vigente dal 28 gennaio 2009
