1. La presente Convenzione e' aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa. Essa sara' sottoposta a ratifica o ad accettazione. Gli strumenti di ratifica o di accettazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa. 2. La Convenzione entrera' in vigore tre mesi dopo la data in cui Verra' depositato il terzo strumento di ratifica o di accettazione. 3. Essa entrera' in vigore per ogni altro Stato che la ratifichi o l'accetti successivamente, tre mesi dopo la data del deposito del suo strumento di ratifica o di accettazione.
Testo vigente dal 7 maggio 1971
