1. La presente Convenzione e' aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa. Essa sara' sottoposta a ratifica o ad accettazione. Gli strumenti di ratifica o di accettazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa. 2. La Convenzione entrera' in vigore tre mesi dopo la data in cui Verra' depositato il terzo strumento di ratifica o di accettazione. 3. Essa entrera' in vigore per ogni altro Stato che la ratifichi o l'accetti successivamente, tre mesi dopo la data del deposito del suo strumento di ratifica o di accettazione.

Testo vigente dal 7 maggio 1971

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1971-01-28;222~art6 · fonte su Normattiva