Art. 23 — Entrata in vigore della Convenzione
1. La presente Convenzione e' aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa. Essa sara' soggetta a ratifica, accettazione od approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione od approvazione saranno depositati presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa. 2. La Convenzione entrera' in vigore il primo giorno del mese seguente lo scadere di un periodo di tre mesi a partire dalla data del deposito del terzo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione. 3. Essa entrera' in vigore nei riguardi di ciascuno Stato firmatario che la ratifichera', l'accettera' o l'approvera' successivamente, il primo giorno del mese seguente lo scadere di un periodo di tre mesi successivo alla data di deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.
Testo vigente dal 5 maggio 1983
