1. Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa potra' invitare qualunque Stato non membro del Consiglio ad aderire alla presente Convenzione. 2. L'adesione avverra' mediante il deposito, presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa, di uno strumento di adesione che avra' efficacia tre mesi dopo la data di tale deposito.
Testo vigente dal 7 maggio 1971
