Art. 9 (Convenzione)
1. La presente Convenzione e' aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa. Essa sara' ratificata, accettata o approvata. Gli strumenti di ratifica, d'accettazione o d'approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa. 2. La Convenzione entrera' in vigore tre mesi dopo il deposito del quarto strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, a condizione che almeno due degli Stati che hanno adempiuto questa formalita' abbiano una frontiera comune. 3. Essa entrera' in vigore nei confronti di ogni Stato firmatario che la ratifichera', l'accettera' o l'approvera' ulteriormente, tre mesi dopo la data del deposito del suo strumento di ratifica, d'accettazione o di approvazione.
Testo vigente dal 22 gennaio 1985
