1. Le disposizioni del presente Capitolo si applicano al trasporto dei mammiferi e dei volatili non previsti dai capitoli precedenti. 2. Le disposizioni degli articoli seguenti del Capitolo II si applicano, con gli opportuni adattamenti, al trasporto delle specie di cui al presente Capitolo: articoli 4 e 5, articolo 6 - paragrafi da 1 a 3; articoli da 7 a 10; articolo 11 - paragrafi da 1 a 3: articoli dal 12 a 17 da 20 a 37.
Testo vigente dal 23 maggio 1973
