Al fine di assicurare le cure necessarie agli animali durante il trasporto, questi ultimi devono essere accompagnati, a meno che:

  • a)gli animali siano consegnati alla partenza in imballaggi chiusi;
  • b)il trasportatore si assuma il compito di guardiano;
  • c)il mittente abbia incaricato un proprio mandatario di accudire agli animali nei punti di arresto appropriati.

Testo vigente dal 23 maggio 1973

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1973-04-12;222~art10 · fonte su Normattiva