Un'attrezzatura appropriata, quali ponti, rampe o passerelle deve essere utilizzata per il carico e lo scarico degli animali. Il pavimento di tale attrezzatura non dovra' essere sdrucciolevole, e dovra', se necessario, essere munito di protezioni laterali. Gli animali durante le operazioni di carico e scarico, non dovranno essere sollevati per la testa, per le corna o per le zampe.
Testo vigente dal 23 maggio 1973
