Un'attrezzatura appropriata, quali ponti, rampe o passerelle deve essere utilizzata per il carico e lo scarico degli animali. Il pavimento di tale attrezzatura non dovra' essere sdrucciolevole, e dovra', se necessario, essere munito di protezioni laterali. Gli animali durante le operazioni di carico e scarico, non dovranno essere sollevati per la testa, per le corna o per le zampe.

Testo vigente dal 23 maggio 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-04-12;222~art8 · fonte su Normattiva