1. Gli animali devono essere spostati utilizzando la loro natura gregale. Gli strumenti destinati a dirigere gli animali non devono essere impiegati altro che a questo fine ed unicamente in tempi brevi. E' proibito, in particolare, colpire gli animali sulle parti del corpo piu' sensibili o di spingerli toccando le suddette parti. Le apparecchiature a scarica elettrica non possono essere utilizzate che per i bovini ed i suini, a condizione che la durata delle scariche non vada oltre i due secondi, che esse siano sufficientemente distanziate e che gli animali dispongano dello spazio necessario per spostarsi; le scariche non possono essere applicate che sulla muscolatura appropriata. 2. E' proibito schiacciare, torcere, tentare di spezzare la coda degli animali o di colpirli agli occhi. I colpi inferti senza criterio, in particolare i calci, sono proibiti. 3. Le gabbie, i cesti o i cassoni contenenti animali devono essere manipolati con cura; e' proibito lasciarli cadere o rovesciarli. 4. Gli animali consegnati in gabbie, cesti o cassoni con fondo perforato o flessibile devono essere scaricati con particolare cura per evitare che si verifichino ferite alle estremita' degli animali stessi. Se del caso, gli animali devono essere scaricati singolarmente.

Testo vigente dal 12 maggio 2013

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urn:nir:stato:legge:1985-10-14;623~convenzione-art5 · fonte su Normattiva