Qualsiasi attrezzatura di sollevamento, accessorio di operazione portuale e braca o dispositivo di sollevamento facente parte integrante di un carico dovra' essere:

  • a)di progettazione e costruzione accurata, di resistenza rispondente all'uso a cui e' destinato, in buono stato di manutenzione e, per quanto riguarda l'attrezzatura di sollevamento, e' richiesta la corretta sistemazione;
  • b)utilizzato in modo corretto e sicuro; in particolare non dovra' sopportare pesi superiori alla portata massima di utilizzo, salvo che si tratti di controlli regolamentari effettuati sotto la direzione di una persona competente.

Testo vigente dal 20 dicembre 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-11-19;862~art21 · fonte su Normattiva