1. Quando animali di specie diverse sono trasportati in uno stesso veicolo, devono essere separati per specie. Inoltre, devono essere previste misure particolari per evitare gli inconvenienti che possono derivare dalla presenza, nella stessa spedizione, di specie naturalmente ostili le une alle altre. Quando animali di eta' diverse sono caricati nello stesso veicolo, gli adulti devono essere separati dai giovani; tuttavia, tale restrizione non si applica alle femmine viaggianti con i piccoli nel periodo dell'allattamento. Per quanto riguarda i bovini, gli ungulati ed i porcini, i maschi adulti non castrati devono essere separati dalle femmine; inoltre, i verri devono essere separati gli uni dagli altri, cosi' come gli stalloni. 2. Nei compartimenti nei quali sono trasportati gli animali, non devono essere caricate merci che possano nuocere al loro benessere.

Testo vigente dal 23 maggio 1973

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1973-04-12;222~art7 · fonte su Normattiva