delle controversie tra le Parti Contraenti 1. Qualsiasi controversia tra le Parti Cortraenti sull'interpretazione e l'applicazione del presente Accordo dovra' essere, per quanto possibile, composta amichevolmente per via diplomatica. 2. Nel caso in cui la controversia non sia stata composta entro sei mesi dalla data in cui una delle Parti Contraenti ne abbia fatto richiesta scritta all'altra Parte Contraente, essa verra' sottoposta, su richiesta di una delle Parti Contraenti, ad un Tribunale Arbitrale ad hoc, in conformita' con le disposizioni del presente Articolo. 3. Il Tribunale Arbitrale verra' costituito nel modo seguente: entro due mesi dalla data di ricezione della richiesta di arbitrato, ogni Parte Contraente nominera' un membro del Tribunale. In seguito questi due membri eleggeranno un cittadino di uno Stato terzo, che svolgera' le funzioni di Presidente. Il Presidente sara' nominato entro tre mesi dalla data di nomina dei due membri predetti. 4. Se, entro i termini di cui al paragrafo 3 del presente Articolo, le nomine non sono ancora state effettuate, ognuna delle due Parti Contraenti potra', in mancanza di diverse intese, richiedere la loro effettuazione al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia. Qualora il Presidente della Corte sia cittadino di una delle Parti Contraenti, ovvero per qualsiasi altro motivo non gli fosse possibile procedere alla nomina, ne verra' fatta richiesta al Vice Presidente della Corte. Nel caso in cui anche il Vice Presidente della Corte sia cittadino di una delle Parti Contraenti o, per qualsiasi altro motivo, non possa effettuare le nomine, verra' invitato a provvedere il membro della Corte Internazionale di Giustizia piu' anziano che non sia cittadino di una delle Parti Contraenti. 5. Il Tribunale Arbitrale decidera' a maggioranza dei voti. Le sue decisioni saranno vincolanti per entrambe le Parti Contraenti. Ciascuna Parte Contraente sosterra' le spese connesse con l'attivita' del membro del Tribunale da lei designato e quelle per il proprio rappresentante alle udienze. Le spese per l'attivita' del Presidente e le altre spese saranno a carico delle due Parti Contraenti in misura uguale. Il Tribunale Arbitrale stabilira' le proprie procedure autonomamente.

Testo vigente dal 19 luglio 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-07-01;223~accordo-art10 · fonte su Normattiva