di controversie tra una Parte Contraente e un investitore dell'altra Parte Contraente 1. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra una Parte Contraente e un investitore dell'altra Parte Contraente, in merito agli investimenti, incluse quelle sull'importo dei risarcimenti, saranno, per quanto possibile, composte in via amichevole. 2. Qualora tale controversia non sia stata risolta amichevolmente entro sei mesi dalla data della richiesta di composizione inviata per iscritto, essa puo' essere sottoposta, a scelta dell'investitore, all'esame di: - un Tribunale competente o un Tribunale Arbitrale della Parte contraente sul cui territorio e' stato effettuato l'investimento; - un Tribunale Arbitrale ad hoc, costituito in conformita' con il Regolamento Arbitrale della Commissione delle Nazioni Unite sul Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL); - qualsiasi altro foro arbitrale internazionale concordato dalle parti in causa. 3. Nel caso in cui la controversia sia stata sottoposta al Tribunale Arbitrale previsto al punto 2. b) del presente Articolo, si applicheranno le seguenti disposizioni: - il Tribunale Arbitrale sara' composto da tre arbitri; - il Presidente dell'Istituto di Arbitrato della Camera di Stoccolma agira' in qualita' di competente autorita' preposta alla nomina; - sede dell'arbitrato sara' Stoccolma salvo diverso accordo tra le parti in causa; - il Tribunale Arbitrale decidera' sulla base delle disposizioni del presente Accordo nonche' dei principi di diritto internazionale comunemente riconosciuti. 4. Nel caso in cui sia stato concluso un accordo di investimento, verranno applicate le procedure di regolamento delle controversie previste in detto accordo.

Testo vigente dal 19 luglio 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-07-01;223~accordo-art9 · fonte su Normattiva