[1]e scadenza dell'Accordo 1. Il presente Accordo rimarra' in vigore per quindici anni a partire dalla data del completamento delle procedure di cui all'Articolo 13 del presente Accordo e restera' in vigore per ulteriori periodi di cinque anni, fino a che una delle due Parti Contraenti non lo denunci per iscritto almeno un anno prima della scadenza del periodo di validita' corrispondente. 2. Per gli investimenti effettuati prima delle date di scadenza del presente Accordo, le disposizioni degli Articoli da 1 a 12 rimarranno in vigore per ulteriori dieci anni a partire da tali date. In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai propri Governi, hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Roma il 9 aprile l996, in due esemplari, ciascuno in lingua italiana e in lingua russa, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

[2]Per il Governo della Per il Governo della Repubblica italiana Federazione Russa

[3]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 19 luglio 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-07-01;223~accordo-art14 · fonte su Normattiva