[1]e scadenza dell'Accordo 1. Il presente Accordo rimarra' in vigore per quindici anni a partire dalla data di espletamento delle procedure di cui all'art. 14 del presente Accordo e si proroghera' per successivi periodi di cinque anni, a meno che una delle Parti non lo abbia denunciato per iscritto almeno un anno prima della data di ogni scadenza. 2. Per gli investimenti effettuati prima delle date di scadenza del presente Accordo, le disposizioni degli Articoli da 1 a 13 rimarranno in vigore per i dieci anni successivi a partire dalle date di scadenza predette. In fede di che i sottoscritti, debitamente delegati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

[2]FATTO in duplice copia a Roma, il 30 novembre 1989 in lingua italiana ed in lingua russa, ambedue i testi facenti ugualmente fede.

[3]PER IL GOVERNO PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA DELL'UNIONE DELLE REPUBBLICHE SOCIALISTE SOVIETICHE (firma illegibile) (firma illegibile)

[4]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 23 maggio 1991

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urn:nir:stato:legge:1991-05-17;160~accordo-art15 · fonte su Normattiva