[1]E SCADENZA 1. Il presente Accordo rimarra' in vigore per 10 anni dalla data di espletamento delle procedure di notifica di cui all'Articolo 13 e sara' tacitamente rinnovato per ulteriori periodi di 5 anni, a meno che l'altra Parte non lo denunci per iscritto un anno prima della data di ogni scadenza. 2. In caso di investimenti effettuati prima della data di scadenza del presente Accordo, come disposto all'Articolo 14, le disposizioni degli Articoli da 1 a 12 rimarranno in vigore per altri cinque anni dopo le date summenzionate. IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente delegati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo FATTO a Roma, il 20 marzo 1990, in inglese.

[2]PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA REPUBBLICA POPOLARE DEL BANGLADESH

Testo vigente dal 31 agosto 1993

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1993-08-18;333~accordo-art14 · fonte su Normattiva