[1]e Scadenza 1. Il presente Accordo rimarra' in vigore per 10 anni a partire dalla data della notifica di cui all'Articolo 13, e restera' in vigore per ulteriori periodi di 5 anni, salvo che una delle due Parti Contraenti non lo denunci per iscritto entro un anno dalla scadenza. 2. Per gli investimenti effettuati prima delle date di scadenza, di cui ai precedente punto 1, le disposizioni degli Articoli da 1 a 12 rimarranno in vigore per ulteriori cinque anni a partire dalle date predette.

[2]IN FEDE Di CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

[3]FATTO a Roma il 25 ottobre 2001, in due originali ciascuno nelle lingue italiana, spagnola ed inglese ambedue i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza d'interpretazione fara' fede il testo inglese.

[4]PER IL GOVERNO PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA DELLA REPUBBLICA DELL'ECUADOR

[5]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 20 luglio 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-06-30;177~accordo-art14 · fonte su Normattiva