' di trasferimento dei fondi Il trasferimento dei fondi di cui agli Articoli 4, 6 e 7 del presente Accordo verra' effettuato senza indebito ritardo, dopo che l'investitore avra' adempiuto a tutti gli obblighi fiscali in conformita' con le procedure previste dalla legislazione della Parte Contraente nel cui territorio e' stato effettuato l'investimento. Tale trasferimento sara' effettuato in valuta convertibile. La conversione in valuta convertibile degli importi da trasferire sara' effettuata al tasso di cambio di mercato applicabile alla data della richiesta dell'investitore; ove cio' non fosse possibile, al tasso di cambio applicabile alla data concordata fra l'istituto bancario e l'investitore.

Testo vigente dal 19 luglio 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-07-01;223~accordo-art8 · fonte su Normattiva