1. Nel caso in cui una Parte Contraente o una istituzione da lei designata abbia concesso una garanzia contro rischi non commerciali per un investimento effettuato da un suo investitore nel territorio dell'altra Parte Contraente ed abbia effettuato pagamenti a detto investitore sulla base di tale garanzia, quest'ultima Parte Contraente riconoscera' la surroga dei diritti dall'investitore alla prima Parte Contraente. 2. Per il trasferimento dei pagamenti da effettuare alla Parte Contraente o all'istituzione da lei designata in virtu' di tale surroga, verranno applicate le disposizioni degli Articoli 4, 5 e 6 del presente Accordo.

Testo vigente dal 19 luglio 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-07-01;223~accordo-art7 · fonte su Normattiva