Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
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2 versioni dal 1927
Confronto con la versione in vigore dal 13 gennaio 1927 al 16 dicembre 2009. 1618 parole tolte, 20 parole aggiunte in 77 capoversi.
tolto: I membri del Consiglio superiore della pubblica istruzione restano in ufficio per quattro anni, ma al compimento del primo biennio dieci di essi scadono per sorteggio.
tolto: Trascorso il quadriennio, la stessa persona non potra' essere di nuovo nominata a far parte del Consiglio superiore suddetto se non sia passato almeno un anno.
tolto: Per la validita' delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza di almeno 13 consiglieri.
tolto: Nulla e' innovato alle altre disposizioni vigenti circa il Consiglio superiore predetto.
tolto: Art. 2.
tolto: L'art. 2 del R. decreto 22 novembre 1925, n. 2028, e' sostituito dal seguente:
tolto: «Il Senato accademico delle Universita' e' composto:
tolto: a) del rettore che lo presiede;
tolto: b) dei presidi delle facolta' e dei direttori delle scuole che costituiscono l'Universita'».
tolto: Art. 3.
tolto: Il Consiglio della Scuola di farmacia si compone, di regola, del direttore die lo presiede, dei professori di ruolo delle materie appartenenti esclusivamente alla Scuola e dei professori di ruolo di materie comuni alla Scuola di farmacia e ad altre Facolta', anche se, per l'insegnamento di tali materie, nella Scuola di farmacia, sia ad essi conferito uno speciale incarico.
tolto: Il professore di ruolo di chimica farmaceutica potra' essere aggregato alla Facolta' di scienze, quando cio' sia previsto nello statuto della Universita' interessata.
tolto: Art. 4.
tolto: All'art. 2 del R. decreto 4 settembre 1925, n. 1604, e' aggiunto il comma seguente:
tolto: «I professori di ruolo che intendano prendere parte ad un concorso non possono partecipare alle designazioni di cui ai commi precedenti riguardanti il concorso stesso. I professori o i cultori che fanno parte del Consiglio superiore della pubblica istruzione non possono essere designati a far parte della Commissione giudicatrice predetta».
tolto: Art. 5.
tolto: I commi primo e terzo dell'art. 4 del R. decreto 4 settembre 1925, n. 1604, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:
tolto: «Quando trattisi di provvedere a cattedre di Facolta' e Scuole speciali che non appartengano a quelle indicate nei commi 2° e 3° dell'articolo 2 del Regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102, il Ministro, su proposta della Giunta del Consiglio superiore della pubblica istruzione, indica da quali Facolta', Scuole o Istituti debbano essere fatte le designazioni di cui agli articoli precedenti».
tolto: «La Regia scuola di architettura di Roma prende parte alle designazioni per le Scuole d'ingegneria. Alle designazioni per la Scuola di architettura predetta prendono parte, oltre la Scuola stessa, le Scuole d'ingegneria. Gli Istituti superiori di magistero prendono parte alle designazioni per le Facolta' di lettere e filosofia. Queste ultime Facolta' partecipano alle designazioni per gli Istituti superiori di magistero».
tolto: All'art. 4 del R. decreto 4 settembre 1925, n. 1604, e' aggiunto il seguente comma:
tolto: «Il Ministro, su proposta della Giunta del Consiglio superiore, puo' chiamare a prendere parte alle designazioni di speciali concorsi anche professori di Facolta' o Scuole alle quali non appartenga la cattedra messa a concorso. In tal caso i professori predetti procedono alle designazioni insieme con le Facolta' o Scuole a cui appartiene la cattedra».
tolto: Art. 6.
tolto: Il primo comma dell'art. 92 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, e' sostituito dal seguente:
tolto: «Sono ammessi trasferimenti di professori di ruolo dall'uno all'altro degli Istituti superiori di magistero Regi o pareggiati e da questi a Universita' o Istituti, Regi o liberi e viceversa. I professori degli Istituti superiori di magistero pareggiati potranno tuttavia essere trasferiti solo quando trovinsi nelle condizioni stabilite dall'art. 52 del R. decreto 4 settembre 1925, n. 1604».
tolto: Art. 7.
tolto: E' in facolta' dell'Amministrazione di consentire il cumulo dell'ufficio di professore di ruolo di Universita' o di istituto superiore con quello di ufficiale superiore del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica, quando trattisi d'insegnamenti che, di comune accordo fra il Ministro per la pubblica istruzione e il Ministro da cui l'ufficiale dipende, siano riconosciuti attinenti con le materie professionali proprie dell'arma cui l'ufficiale appartiene.
tolto: Il consenso di cui al precedente comma deve essere dato dal Ministro per la pubblica istruzione e dal Ministro da cui dipende l'ufficiale, e puo' in qualunque momento essere revocato, salvo il diritto di chi e' investito dei due uffici di optare per uno di essi.
tolto: Qualora all'ufficiale sia assegnata, in tale sua qualita', una sede che non gli consenta di adempiere ai suoi obblighi di professore, il Ministro per la pubblica istruzione potra' collocarlo in congedo senza stipendio e assegni per un periodo di tempo non superiore ad un biennio. Qualora al termine di questo, l'ufficiale non abbia ottenuta una sede che gli consenta di esercitare i due uffici, deve optare per unti di essi, altrimenti cessa dall'ufficio di professore.
tolto: Durante il periodo di congedo si provvede all'insegnamento con supplenza a carico del bilancio dello Stato.
tolto: Finche' l'ufficiale e' in servizio effettivo percepisce lo stipendio di professore ridotto ad annue L. 6000.
tolto: Le disposizioni del presente articolo hanno vigore dal 16 ottobre 1925.
tolto: Art. 8.
tolto: A chiunque ricopra un ufficio comunque retribuito a carico del bilancio dello Stato o di altro pubblico ente non puo' essere affidato piu' di un incarico d'insegnamento retribuito.
tolto: Nulla e' innovato alle disposizioni dell'art. 17 del R. decreto 4 settembre 1925, n. 1604, per quanto riguarda il conferimento d'incarichi di insegnamento a professori di ruolo.
tolto: Il presente articolo ha vigore dal 16 ottobre 1926.
tolto: Art. 9.
tolto: La lingua italiana e' la lingua ufficiale dell'insegnamento e degli esami in tutti gli stabilimenti universitari.
tolto: Art. 10.
tolto: All'art. 32 del R. decreto 4 settembre 1925, n. 1604, e' sostituito il seguente:
tolto: «Gli studenti che fanno passaggio, durante il corso degli studi, da una ad altra Facolta' o Scuola nella quale le tasse Siano piu' elevate, debbono pagare la differenza delle tasse per gli anni di corso dai quali sono dispensati nella Facolta' o Scuola a cui hanno fatto passaggio.
tolto: «Ove detto passaggio avvenga contemporaneamente al trasferimento da una ad altra Universita' la differenza anzidetta e' pagata all'Universita' o Istituto ove lo studente si trasferisce».
tolto: Nell'art. 36 del precitato decreto sono soppresse le parole: «ed amministrative» e «Regie».
tolto: Art. 11.
tolto: All'art. 70 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, modificato dall'art. 13 del R. decreto-legge 25 settembre 1924, n. 1585, e' sostituito il seguente:
tolto: «Il rendiconto consuntivo e i conti di tutte le gestioni speciali sono dal presidente del Consiglio di amministrazione trasmessi direttamente alla Corte dei conti per l'esame amministrativo e la dichiarazione di regolarita'.
tolto: «Riassunti del rendiconto consuntivo e dei conti speciali predetti sono trasmessi al Ministero della pubblica istruzione per conoscenza».
tolto: La presente disposizione avra' vigore anche per il rendiconto consuntivo dell'esercizio 1924-25.
tolto: Art. 12.
tolto: Presso l'«Istituto Giuseppe Toniolo di studi superiori» in Milano e' istituita una Scuola per promuovere studi e ricerche scientifiche sugli anormali psichici e per la preparazione del personale insegnante e assistente degli anormali stessi.
tolto: Detta Scuola e' a totale carico dell'ente promotore.
tolto: Le norme per l'ordinamento ed il funzionamento di detta Scuola saranno approvate con decreto Reale.
tolto: Art. 13.
tolto: Le autorita' accademiche e i professori delle Universita' e degli Istituti superiori sono autorizzati a far uso, nelle cerimonie ufficiali e nelle pubbliche funzioni, delle divise che saranno determinate per decreto Reale, tenuto conto delle tradizioni delle Universita' e degli Istituti.
tolto: Art. 14.
tolto: A decorrere dal 10 febbraio 1926 l'attuale Consiglio superiore della pubblica istruzione e' sciolto.
tolto: Art. 15.
tolto: Per i cinque anni successivi alla data di pubblicazione del presente decreto non e' consentita l'istituzione di Universita' o Istituti superiori di qualsiasi tipo, di Facolta' o Scuole, di Istituti superiori di magistero Regi o pareggiati, salvo l'approvazione delle proposte di variazione agli statuti rassegnate regolarmente al Ministro entro il termine di cui All'art. 19 del presente decreto.
tolto: Sara' inoltre consentita la istituzione di nuove Facolta' o Scuole presso la Regia universita' di Bari e di una Facolta' di medicina nella libera Universita' di Ferrara, con le norme stabilite dal R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, e sue successive modificazioni.
tolto: Art. 16.
tolto: La decorrenza delle nuove nomine a qualsiasi titolo effettuate a professore universitario per l'anno scolastico 1925-1926 potra' prorogarsi al 16 marzo 1926.
tolto: La facolta' concessa al Ministro per la pubblica istruzione con l'art. 5, comma 2°, del R. decreto 8 ottobre 1925, n. 1904, e' prorogata al 16 marzo 1926.
tolto: Art. 17.
tolto: All'art. 11 del R. decreto 22 novembre 1925, n. 2028, e' aggiunto il seguente inciso:
tolto: «salvo il caso previsto dall'ultimo comma dell'art. 23 del R. decreto 22 maggio 1924, n. 744».
tolto: Art. 18.
tolto: L'art. 50 del R. decreto 4 settembre 1925, n. 1604, e' sostituito dal seguente:
tolto: «I professori italiani regnicoli e non regnicoli, che insegnarono quali professori ordinari in Istituti d'istruzione superiore della cessata monarchia austro-ungarica, qualora siano stati nominati professori nelle Regie universita' o nei Regi istituti d'istruzione superiore del Regno, hanno diritto ad avere computato tale insegnamento, agli effetti dell'anzianita' quali professori, nei riguardi del grado e dello stipendio, a datare dalla loro nomina nelle Regie universita' o nei Regi istituti superiori del Regno.
tolto: «Agli effetti anzidetti la qualita' di professore ordinario negli Istituti d'istruzione superiore della cessata monarchia austro-ungarica s'intende acquisita alla scadenza del triennio dalla nomina a straordinario negli Istituti stessi».
tolto: Art. 19.
tolto: Il termine per la presentazione delle proposte di modificazioni agli statuti delle Universita' e degli Istituti superiori, stabilito dall'art. 62 del R. decreto 4 settembre 1925, n. 1604, e' prorogato al 31 gennaio 1926.
tolto: Art. 20.
tolto: Il presente decreto entrera' in vigore, salvo che sia diversamente disposto, il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno, e sara' presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.
tolto: Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
tolto: Data a Roma, addi' 9 dicembre 1926.
tolto: VITTORIO EMANUELE.
tolto: Mussolini - Fedele - Volpi.
tolto: Visto, il Guardasigilli: Rocco.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1926-12-09;2230~art1 · fonte del testo