Art. 18 (Trattato) — Sequestro e confisca di beni
1. In situazioni di particolare urgenza lo Stato richiesto ha competenza a sequestrare i beni che si trovino sul proprio territorio e che siano passibili di confisca. 2. In base alle procedure giudiziarie previste dalle leggi dello Stato richiesto quest'ultimo avra', competenza ad ordinare la confisca a beneficio dello Stato richiedente dei beni sequestrati in applicazione del paragrafo 1 del presente articolo.
Testo vigente dal 16 giugno 1984
