Art. 19 (Trattato) — Altri trattati e leggi interne
1. L'assistenza e le procedure previste dal presente trattato non ostacolano o limitano altre forme di assistenza o procedura consentite in base ad altre convenzioni o intese internazionali o sulla base dell'ordinamento interno delle Parti contraenti. 2. Le disposizioni del presente trattato fanno salve le attivita' della Organizzazione internazionale di polizia criminale (INTERPOL).
Testo vigente dal 16 giugno 1984
