1. L'assistenza e le procedure previste dal presente trattato non ostacolano o limitano altre forme di assistenza o procedura consentite in base ad altre convenzioni o intese internazionali o sulla base dell'ordinamento interno delle Parti contraenti. 2. Le disposizioni del presente trattato fanno salve le attivita' della Organizzazione internazionale di polizia criminale (INTERPOL).

Testo vigente dal 16 giugno 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-05-26;224~trattato-art19 · fonte su Normattiva